Prot.4588/A
Del 31/07/2019
Il Presidente dell’Accademia
Vista la legge 21.12.1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;
Visto in particolare l’art. 14;
Visto lo Statuto dell’Accademia, approvato con D.D. n. 709 del 19.12.2006;
Visto in particolare l’art. 26 comma 3;
Considerato che, alla scadenza naturale dell’Organo di gestione didattico-scientifica occorre provvedere al rinnovo del Consiglio Accademico per il triennio 2019-2022 attraverso specifiche elezioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
D I S P O N E
la seguente disciplina per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Accademico dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” per il triennio 2019/2022
Art. 1 Indizione delle elezioni. Termini e modalità di presentazione delle candidature
Sono indette le procedure per il rinnovo dei sei componenti, dei quali tre eletti tra i docenti a cattedra e tre eletti tra i docenti a contratto, rappresentanti i docenti dell’istituto in seno al Consiglio Accademico per il triennio 2019-2022. Le elezioni si terranno: in prima convocazione, il giorno 19/09/2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.30; In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto all’art. 8 le elezioni si terranno in seconda convocazione, il giorno 26/09/2019 dalle ore 10.00 alle 17.30. Le candidature – corredate dal curriculum e dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 dello Statuto e dall’art. 1 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, dovranno essere spedite a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnate a mano, ovvero inviate tramite mail all’indirizzo protocollo@accademiasilviodamico.it, a pena di inammissibilità, indirizzate alla Direzione Amministrativa dell’Accademia entro il giorno 2/09/2019. Tale termine è da considerarsi perentorio. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di inammissibilità, a darne notizia tramite mail all’indirizzo protocollo@accademiasilviodamico.it Il candidato che intenda ritirare la propria candidatura dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa dell’Accademia con le stesse modalità di cui sopra, entro e non oltre il giorno 5/09/2019, decorso il quale termine il candidato, anche se rinunciatario, verrà ammesso alla competizione elettorale.
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Art. 2 Elettorato attivo Hanno diritto all’elettorato attivo: I docenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato; I docenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato; I docenti che abbiano, al momento dell’espletamento delle operazioni elettorali, contratto di lavoro in vigenza. L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’Accademia entro il giorno 9/08/2019 a cura della Direzione Amministrativa. L’elenco degli elettori resta affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco degli aventi diritto di voto sono segnalate, per il tramite del Direttore Amministrativo, al Presidente della Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Direttore Amministrativo, verificata la legittimità della segnalazione, provvede d’ufficio alle dovute correzioni. |
Art. 3 Elettorato passivo e verifiche di ammissibilità Possono concorrere all’elezione per il rinnovo del Consiglio Accademico i docenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nonché i docenti con contratto che rientrino nelle condizioni previste dall’art. 1 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico dell’Istituto. Il possesso dei requisiti di ammissibilità è attestato mediante presentazione di apposita autocertificazione sottoscritta dal candidato, allegata alla candidatura. Il candidato escluso può presentare ricorso entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’esclusione al Presidente della Commissione elettorale, che decide nei tre giorni successivi alla presentazione del reclamo. Le candidature sono raccolte dal Direttore Amministrativo e da questi trasmesse alla Commissione elettorale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, effettuata d’ufficio. Il Direttore Amministrativo provvede alla pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Accademia dei candidati ammessi alla competizione elettorale. Il Direttore Amministrativo pubblica altresì, unitamente alle candidature, l’eventuale elenco dei candidati esclusi per mancanza di requisiti o perché fuori termine. Il ritiro della candidatura è ammissibile fino al 5/09/2019. Oltre tale termine il candidato è comunque ammesso alla competizione elettorale. La Direzione amministrativa ne informa l’elettorato con comunicazione affissa all’albo e pubblicata sul sito almeno 2 giorni prima delle elezioni. |
Art. 4 Pubblicità Le candidature ammesse, i curricula e gli eventuali programmi, se tempestivamente trasmessi alla Direzione Amministrativa sono affissi all’albo dell’Accademia e pubblicati nel sito web dell’Istituto in tempo utile per consentire ai candidati un’adeguata pubblicità, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. I candidati possono indicare le modalità attraverso cui essere contattati dagli elettori. L’Amministrazione provvedere a porre a disposizione dei candidati, al fine di esporre il proprio programma e rispondere anche ad eventuali domande di chiarimento, idonei spazi e locali. |
Art. 5 Commissione elettorale La Commissione elettorale, nominata con decreto dal Direttore dell’Accademia, sovrintende alle operazioni elettorali ed è individuata dal Collegio dei Professori in apposita seduta. La Commissione è presieduta dal docente con più anzianità di servizio presso l’Accademia, indipendentemente dalla forma contrattuale assunta. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della Commissione elettorale devono dichiarare all’atto della nomina di non volersi candidare e, se candidati, decadono. La Commissione elettorale decide in via definitiva sull’attribuzione dei voti contestati, ovvero di dubbia attribuzione, nel corso delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale decide altresì, in via definitiva, sui reclami ovvero ricorsi avverso il risultato elettorale. La Commissione elettorale: a) sana eventuali errori relativi all’elenco dell’elettorato attivo; b) esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre i 5 giorni successivi al termine delle operazioni elettorali; c) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto per la successiva consegna all’Amministrazione; d) trasmette al Direttore dell’Accademia i nominativi degli eletti per la conseguente proclamazione. |
Art. 6 Seggio elettorale Alle operazioni elettorali sovrintende un Seggio elettorale, nominato con decreto dal Direttore dell’Accademia, individuato dal Collegio dei Professori in apposita seduta. Il Seggio elettorale è presieduto dal docente con più anzianità di servizio presso l’Accademia, indipendentemente dalla forma contrattuale assunta. Le cariche di componente il Seggio elettorale e della Commissione elettorale sono tra loro incompatibili. Le operazioni elettorali sono verbalizzate da un segretario individuato dal Direttore Amministrativo tra gli Assistenti amministrativi, preferibilmente di ruolo. Il Seggio elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto. Ultimato lo spoglio e risolta ogni questione inerente l’attribuzione dei voti, il Presidente del seggio dà immediata notizia dei risultati al Presidente della Commissione elettorale, il quale provvede agli adempimenti previsti dal precedente art. 5. |
Art. 7 Modalità di voto Le elezioni si svolgono secondo il calendario e gli orari determinati all’art. 1. La Direzione Amministrativa provvede alla predisposizione di tutto il materiale elettorale che viene consegnato al Seggio elettorale all’atto del suo insediamento. Di tale consegna viene redatto verbale. A ciascun elettore é consegnata una scheda elettorale, aperta e siglata da almeno due componenti del Seggio, previo accertamento dell’identità personale, anche mediante conoscenza diretta. L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed esprime una preferenza. L’elettore può esprimere fino a un massimo di n. 6 preferenze delle quali n. 3 per candidati docenti a cattedra e n. 3 per candidati con contratti di scrittura. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente il Seggio elettorale nell’apposita urna. Sono nulle le schede dalle quali non risulti in modo univoco la volontà dell’elettore ovvero quelle nelle quali siano apposti segni di riconoscimento. I non vedenti e i disabili esprimono il voto avvalendosi di un assistente da essi personalmente prescelto, identificato dal seggio con le stesse modalità previste per gli elettori, che sia maggiorenne ed estraneo all’Accademia. |
Art. 8 Metodo di elezione La prima votazione è validamente espressa se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di non raggiungimento del quorum previsto dal comma 1 del presente articolo, si procede a seconda votazione secondo quanto stabilito all’art. 1: in tal caso la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Vengono eletti a componenti del Consiglio Accademico i primi sei candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze con la seguente articolazione: n. 3 candidati appartenenti alla lista dei docenti a cattedra e n. 03 candidati appartenenti alla lista dei docenti a contratto. In caso di parità di voti precede il candidato che vanti una maggiore anzianità di presenza in Accademia, computata in ragione dei contratti stipulati negli ultimi cinque anni, e in caso di ulteriore parità il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato, di decadenza ovvero di destituzione, di uno o più componenti in rappresentanza dei docenti scritturati del Consiglio, il relativo seggio è assegnato ai candidati non eletti, in ordine decrescente di preferenze acquisite. In caso di impossibilità di sostituire i componenti del Consiglio secondo le modalità descritte nel comma precedente, si procede ad elezioni suppletive, da espletarsi nei successivi novanta giorni dall’avvenuta circostanza ostativa. |
Art. 9 Modalità di scrutinio, proclamazione, reclami Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto processo verbale. Avverso le risultanze dello spoglio elettorale è possibile presentare reclamo alla Commissione elettorale. Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato elettorale trasmesso dal Presidente del Seggio elettorale, e decisi eventuali reclami in merito, procede alla comunicazione dei risultati al Direttore dell’Accademia, che provvede alla diffusione degli stessi tramite avviso da pubblicare immediatamente all’esterno del seggio elettorale e sul sito web e all’albo dell’Istituto. Al termine delle operazioni elettorali, il Direttore procede alla proclamazione degli eletti. Avverso la proclamazione degli eletti è possibile opporre reclamo, da parte di chi vi abbia concreto interesse, entro e non oltre i cinque giorni successivi all’esito delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale decide nel merito e in via definitiva entro i tre giorni successivi. |
Roma, 31/07/2019
F.TO Il Presidente dell’Accademia
Dott.Salvatore Nastasi