BANDO PER L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI TRIENNIO 2024/2027

Il Direttore

VISTO il D.P.R. 132 /2003;

VISTO l’art. 30 dello Statuto di autonomia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”;

VISTO il Titolo V, Capo I del Regolamento Generale dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”;

CONSIDERATA la naturale scadenza della Consulta ad aprile 2024, nominata con prot. 1200 del 21/4/21, per il triennio 2021/2024 e composta da Francesca Iasi, Smilla Ciarambino e Fabiola Leone, componenti nominate alla decadenza dei membri non più con statuto di studente

CONSIDERATA la richiesta di indizione di nuove elezioni da parte dei membri uscenti Francesca Iasi, Smilla Ciarambino, Fabiola Leone e Alessia Giglio, prot. 3290 del 28 maggio 2024

DECRETA

La seguente disciplina per le elezioni della Consulta degli Studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” per il triennio 2024/2027

Art. 1
(Disposizioni generali per l’elezione dei membri della Consulta degli Studenti)
  1. Le elezioni della Consulta degli Studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” sono indette presso la sede della suddetta istituzione in Via Vincenzo Bellini, 16 per i giorni 19 e 20 giugno 2024, i seggi elettorali sono aperti dalle ore 12 alle ore 19.
  2. La Consulta degli studenti è composta da 3 membri ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 28/02/03 n. 132. La tornata elettorale ha lo scopo di identificare 3 membri effettivi. Si considerano eletti le studentesse/gli studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  3. Gli eletti/le elette nella Consulta degli Studenti rimangono in carica per tre anni a partire dal momento dell’ufficializzazione delle candidature.
  4. In caso di successive dimissioni o di esclusione dagli studi o di mancata partecipazione e frequenza ai lavori della Consulta da parte di uno o più dei suoi membri, questi ultimi verranno sostituiti dai primi non eletti/e; la graduatoria rimarrà quindi valida ai fini dell’identificazione dei succitati Nel caso in cui non fosse possibile attingere a tale graduatoria verranno indette elezioni suppletive limitatamente ai membri dimissionari o decaduti.
Art. 2
(Criteri di candidabilità e caratteristiche dell’elettorato passivo)
  1. Sono eleggibili tutti gli/le Studenti/Studentesse iscritti/e all’Accademia nell’a.a. 2023/2024 in regola con gli esami e con il pagamento delle tasse.
  2. Ogni candidato/candidata dovrà raccogliere almeno 5 firme di studenti/studentesse elettori/elettrici ai fini della sua candidatura.
  3. Le firme sono raccolte avvalendosi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 20/10/98 n. 403, presso la segreteria didattica.
  4. Ogni sottoscrittore/sottoscrittrice è identificato/a dal nome, cognome, luogo e data di nascita.
  5. I moduli per la candidatura (in allegato) dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituzione, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 10/06/2024.
  6. La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti dalla Segreteria, verificherà la regolarità delle candidature e l’accertamento di eventuali cause di ineleggibilità.
  7. Nel caso in cui il/la candidato/a non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione provvederà ad escluderlo/a dall’elenco dei/delle candidati/e. Il candidato non è sostituibile.
  8. Le candidature dei/delle candidati/e in possesso dei requisiti di eleggibilità verranno ufficializzati e affissi all’albo dell’Accademia a partire dalla mattina del giorno 12/06/2024 e resteranno a disposizione degli/delle aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
  9. A partire dal giorno 12/06/2024 i/le candidati/e in possesso dei requisiti di eleggibilità potranno far conoscere il proprio programma elettorale tramite una campagna elettorale che si dovrà svolgere nel pieno rispetto della legalità e degli avversari.
Art. 3
(Caratteristiche dell’elettorato attivo)
  1. L’elettorato attivo per l’elezione della Consulta studentesca è formato da tutti/e gli/le studenti/studentesse iscritti/e all’Accademia nell’a.a. 2023/2024 in regola con gli esami e con il pagamento delle tasse.
Art. 4
(Commissione elettorale)
  1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione composta da tre componenti più una/un supplente scelti tra le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo, designati con Decreto Direttoriale.
  2. Lo/la studentessa che partecipa alla Commissione elettorale non deve essersi candidato/a per le elezioni e viene scelto/a per estrazione tra quegli/quelle studentesse che si sono proposti/e per quel ruolo.
  3. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate dalla Commissione stessa.
  4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti/e i/le candidati/e e gli/le elettori/elettrici che hanno interesse.
Art. 5
(Modalità di voto)
  1. Il voto è personale, diretto e segreto.
  2. Possono essere espresse fino a tre preferenze.
  3. Ciascun/a elettore/elettrice potrà accedere alla cabina elettorale previo accertamento dell’identità personale tramite libretto accademico o documento sostitutivo equivalente emesso dalle segreterie.
  4. L’elettore/elettrice, per esprimere il proprio voto, si servirà di una scheda elettorale precedentemente controfirmata dai componenti dell’Ufficio Elettorale.
    Nella scheda elettorale i/le candidati/e saranno indicati/e in ordine alfabetico.
  5. Per esprimere le proprie preferenze l’elettore/l’elettrice potrà apporre una croce sul nome o sul simbolo o su entrambi. È possibile anche sottolineare o barrare la propria preferenza. Tutti gli altri segni non sono ammessi e invalidano il voto. La votazione viene considerata nulla se il/la candidato/a esprime più di tre preferenze.
  6. La scheda ripiegata viene inserita, dallo/a stesso/a elettore/elettrice o da un/a componente la commissione di seggio, nell’apposita  urna.
Art. 6
(Metodo di elezione)
  1. La Consulta degli Studenti risulterà composta dai/dalle 3 candidati/e che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Art. 7
(Modalità di scrutinio)
  1. La Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del seggio. Di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
  2. Per le condizioni di validità di voto si rimanda all’articolo 5 comma 5.
  3. Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare sul sito web e all’Albo dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.
Art. 8
(Modalità di pubblicità)
  1. Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” ed inserito nel sito web per garantire la massima pubblicità.

 

Il Direttore

Prof.ssa Daniela Bortignoni