DD N.354  del 14 luglio 2022

Disciplina per le elezioni del Consiglio Accademico triennio 2022/2025

 

Il Direttore dell’Accademia

Vista la legge 21.12.1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;

Visto lo Statuto dell’Accademia, approvato con D.D. n. 709 del 19.12.2006;

Visto il Regolamento generale approvato il 6 agosto 2021, Titolo III, artt. dal 29 al 44;

Vista la scadenza naturale dell’organo al termine del triennio 2019-2022 ;

Vista la necessità di provvedere alle elezione di 6 membri tra i docenti di cui 3 tra i docenti di prima fascia con anzianità di sevizio di almeno tre anni, e 3 tra i docenti a contratto con almeno 3 contratti annuali nell’ultimo quinquennio;

 

D I S P O N E

la seguente disciplina per le elezioni del Consiglio Accademico

dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”

per il triennio 2022/2025

 

Art. 1 Indizione delle elezioni. Termini e modalità di presentazione delle candidature

 

Sono indette le procedure per il rinnovo dei sei componenti, dei quali tre eletti tra i docenti di prima fascia e tre eletti tra i docenti a contratto, rappresentanti i docenti dell’istituto in seno al Consiglio Accademico per il triennio 2022-2025.

Le elezioni si terranno:

in prima convocazione, il giorno 15/09/2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.30;

In caso di mancato raggiungimento del quorum le elezioni si terranno in seconda convocazione, il giorno 16/09/2022 dalle ore 10.00 alle 17.30.

Le candidature – corredate dal curriculum e dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 33 del Regolamento generale, dovranno essere inviate tramite apposito modulo online, a pena di inammissibilità, entro le ore 23.59 del giorno 28/07/2021.

Tale termine è da considerarsi perentorio.

Il candidato che intenda ritirare la propria candidatura dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa dell’Accademia entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio, decorso il quale termine il candidato, anche se rinunciatario, verrà ammesso alla competizione elettorale.

 

Art. 2 Elettorato attivo

Hanno diritto all’elettorato attivo:

I docenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato;

I docenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato;

I docenti che abbiano, al momento dell’espletamento delle operazioni elettorali, contratto di lavoro in vigenza.

L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’Accademia entro il giorno 28/07/2022 a cura della Direzione Amministrativa. L’elenco degli elettori resta affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco degli aventi diritto di voto sono segnalate, per il tramite del Direttore Amministrativo, al Presidente della Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Direttore Amministrativo, verificata la legittimità della segnalazione, provvede d’ufficio alle dovute correzioni.

 

Art. 3 Elettorato passivo e verifiche di ammissibilità

Possono concorrere all’elezione per il rinnovo del Consiglio Accademico i docenti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nonché i docenti con contratto che rientrino nelle condizioni previste dall’art. 33 del Regolamento generale.

Il possesso dei requisiti di ammissibilità è attestato mediante presentazione di apposita autocertificazione sottoscritta dal candidato, allegata alla candidatura.

Le candidature sono raccolte dal Direttore Amministrativo e da questi trasmesse alla Commissione elettorale, che è responsabile di stilare l’elenco provvisorio dei candidati al Consiglio Accademico.

Il candidato escluso può presentare ricorso entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’esclusione al Presidente della Commissione elettorale, che decide nei tre giorni successivi alla presentazione del reclamo.

Il ritiro della candidatura da parte dei docenti è ammissibile fino a 5 giorni dopo la pubblicazione dell’elenco provvisorio. Oltre tale termine il candidato è comunque ammesso alla competizione elettorale.

La Commissione elettorale dispone infine la pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati specificando in forma sintetica le motivazioni di eventuali esclusioni.

 

Art. 4 Pubblicità

Le candidature ammesse, i curricula e gli eventuali programmi, se tempestivamente trasmessi alla Direzione Amministrativa sono affissi all’albo dell’Accademia e pubblicati nel sito web dell’Istituto in tempo utile per consentire ai candidati un’adeguata pubblicità, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. I candidati possono indicare le modalità attraverso cui essere contattati dagli elettori. L’Amministrazione, su richiesta dei candidati,  compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica in corso, provvede a garantire idonei spazi e locali per la campagna elettorale.

 

Art. 5  Commissione elettorale

 La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali ed è individuata dal Collegio dei Professori in apposita seduta da svolgersi 20 giorni dopo la data di pubblicazione del seguente bando.

La Commissione è presieduta dal docente con più anzianità di servizio presso l’Accademia, indipendentemente dalla forma contrattuale assunta. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione elettorale non possono concorrere alla competizione elettorale.

La Commissione elettorale decide in via definitiva sull’attribuzione dei voti contestati, ovvero di dubbia attribuzione, nel corso delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale decide altresì, in via definitiva, sui reclami ovvero ricorsi avverso il risultato elettorale.

La Commissione elettorale:

a)     sana eventuali errori relativi all’elenco dell’elettorato attivo;

b)     esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre i 5 giorni successivi al termine delle operazioni elettorali;

c)     ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto per la successiva consegna all’Amministrazione;

d)     trasmette al Direttore dell’Accademia i nominativi degli eletti per la conseguente proclamazione.

 

Le operazioni elettorali sono verbalizzate da un segretario individuato all’interno della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto.

Ultimato lo spoglio e risolta ogni questione inerente l’attribuzione dei voti, il Presidente della Commissione dà immediata notizia dei risultati al Direttore dell’Accademia che provvede alla diffusione degli stessi tramite avviso da pubblicare immediatamente all’esterno del seggio elettorale e sul sito web e all’albo dell’Istituto.

 

Art. 7  Modalità di voto

Le elezioni si svolgono il giorno 15/09/2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.30;

In caso di mancato raggiungimento del quorum le elezioni si terranno in seconda convocazione, il giorno 16/09/2022 dalle ore 10.00 alle 17.30

La Direzione Amministrativa provvede alla predisposizione di tutto il materiale elettorale che viene consegnato alla Commissione elettorale, di tale consegna viene redatto verbale.

A ciascun elettore é consegnata una scheda elettorale, aperta e siglata dai componenti della Commissione, previo accertamento dell’identità personale, anche mediante conoscenza diretta. L’elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed esprime una preferenza.

L’elettore può esprimere fino a un massimo di n. 6 preferenze delle quali n. 3 per candidati docenti a cattedra e n. 3 per candidati con contratti di scrittura.

La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione elettorale nell’apposita urna.

Sono nulle le schede dalle quali non risulti in modo univoco la volontà dell’elettore ovvero quelle nelle quali siano apposti segni di riconoscimento.

I non vedenti e i disabili esprimono il voto avvalendosi di un assistente da essi personalmente prescelto, identificato dal seggio con le stesse modalità previste per gli elettori, che sia maggiorenne ed estraneo all’Accademia.

 

Art. 8 Metodo di elezione

La prima votazione è validamente espressa se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di non raggiungimento del quorum, si procede a seconda votazione secondo quanto stabilito all’art. 1: in tal caso la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Vengono eletti a componenti del Consiglio Accademico i primi sei candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze con la seguente articolazione: n. 3 candidati appartenenti alla lista dei docenti a cattedra e n. 3 candidati appartenenti alla lista dei docenti a contratto.

In caso di parità di voti precede il candidato che vanti una maggiore anzianità di presenza in Accademia, computata in ragione dei contratti stipulati negli ultimi cinque anni, e in caso di ulteriore parità il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

In caso di anticipata cessazione del mandato, di decadenza ovvero di destituzione, di uno o più componenti in rappresentanza dei docenti scritturati del Consiglio, il relativo seggio è assegnato ai candidati non eletti, in ordine decrescente di preferenze acquisite.

In caso di impossibilità di sostituire i componenti del Consiglio secondo le modalità descritte nel comma precedente, si procede ad elezioni suppletive, da espletarsi nei successivi novanta giorni dall’avvenuta circostanza ostativa.

 

Art. 9 Modalità di scrutinio, proclamazione, reclami

La Commissione elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto processo verbale.

Avverso le risultanze dello spoglio elettorale è possibile presentare reclamo alla Commissione elettorale.

Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato elettorale e decisi eventuali reclami in merito, procede alla comunicazione dei risultati al Direttore dell’Accademia, che provvede alla diffusione degli stessi tramite avviso da pubblicare immediatamente all’esterno del seggio elettorale e sul sito web e all’albo dell’Istituto.

Al termine delle operazioni elettorali, il Direttore procede alla proclamazione degli eletti.

Avverso la proclamazione degli eletti è possibile opporre reclamo, da parte di chi vi abbia concreto interesse, entro e non oltre i cinque giorni successivi all’esito delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale decide nel merito  e in via definitiva entro i tre giorni successivi.

 

 

f.to  Il Direttore

Francesco Manetti